Trasparenza rifiuti
3.1.j) Regole di calcolo della tariffa
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.Calcolatore TARI
Avvisi e informazioni
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Non sono previste riduzioni di tariffa per la raccolta differenziata, tranne quella del 10% riferita al compostaggio domestico, in quanto nell'intero territorio comunale è attivo il servizio di raccolta differenziata domiciliare (detta “porta a porta”) che serve tutte le utenze, compreso quelle non domestiche.
Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie (metri quadrati dell'abitazione) parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le utenze di cui all’articolo 3, comma 2, il coefficiente Kd può essere determinato, nel caso vengano adottati sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti, in relazione al quantitativo effettivamente conferito al pubblico servizio.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Il Calcolatore TARI, fino all'approvazione delle tariffe per l'anno in corso, calcola gli importi sulla base delle tariffe dell'anno precedente.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Non sono previste riduzioni di tariffa per la raccolta differenziata, tranne quella del 10% riferita al compostaggio domestico, in quanto nell'intero territorio comunale è attivo il servizio di raccolta differenziata domiciliare (detta “porta a porta”) che serve tutte le utenze, compreso quelle non domestiche.
Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie (metri quadrati dell'abitazione) parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le utenze di cui all’articolo 3, comma 2, il coefficiente Kd può essere determinato, nel caso vengano adottati sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti, in relazione al quantitativo effettivamente conferito al pubblico servizio.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Il Calcolatore TARI, fino all'approvazione delle tariffe per l'anno in corso, calcola gli importi sulla base delle tariffe dell'anno precedente.