Trasparenza rifiuti

Avvisi e informazioni

Ai cittadini che adottano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione della tariffa del 10%.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali, si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante. 
Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 40 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o attoassentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciatadal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applica il terzo comma dell’articolo 20 del regolamento.
 
Agevolazioni
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: a) Nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, individuati attraverso l'indicatore ISEE, che abbiano in proprietà solo l'abitazione di residenza, con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9, per la quale viene richiesta l'agevolazione. La misura dell'agevolazione e il valore dell'indicatore ISEE sono stabiliti annualmente dal consiglio comunale con la delibera di determinazione delle tariffe.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Per usufruire delle agevolazioni del presente articolo gli interessati presentano istanza corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica con la certificazione ISEE entro il 31 marzo di ogni anno. 

Allegati

Descrizione Nome
Regolamento per il compostaggio domestico delibera regolamento per compostaggio domestico.pdf  
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